Centro per l'impiegoUn Centro per l'impiego (in acronimo Cpi) è un ufficio della pubblica amministrazione italiana, di competenza regionale, a cui è demandata la funzione di attuare politiche pubbliche in materia di lavoro ed erogare servizi a favore del mercato del lavoro locale. StoriaI Centri per l'impiego dipendono dalle Regioni e operano tramite diversi uffici decentrati sul territorio (nei capoluoghi di provincia e nei distretti economici principali). Sono gli eredi del vecchio Ufficio di collocamento, istituiti nel 1949 e di competenza ministeriale, ovvero delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura (SCICA). Gli Uffici di collocamento operavano attraverso un rigido meccanismo di avviamento numerico, e più tardi anche di avviamento nominativo, delle persone in cerca di lavoro, iscritte in apposite liste, presso i datori di lavoro nella circoscrizione territoriale. Le riforme avvenute a partire dalla metà degli anni 90 del diritto del lavoro in Italia, in particolare con il pacchetto Treu, hanno profondamente modificato le regole relative al mercato del lavoro nonché i servizi ad esso relativi, cercando di scrollarsi di dosso una visione novecentesca e industriale del tessuto economico-occupazionale. Il mutamento è iniziato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. legge Bassanini) che ha decentrato dal centro alla periferia il sistema di collocamento pubblico, difatti con il d. lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (attuativo della legge 59/1997), sono stati istituiti i Centri per l'impiego, destinati ad essere regolati da apposita legge regionale e gestiti dalle amministrazioni provinciali. Al contempo viene completamente superato il meccanismo di avviamento intermediato dalla Pubblica Amministrazione, aprendo anche all'intervento di soggetti privati (tra cui le Agenzie per il Lavoro). Negli anni successivi altri provvedimenti di legge hanno inciso debolmente sull'ordinamento e le funzioni degli uffici, a lungo poco considerati e privi di risorse sufficienti per svolgere efficacemente le proprie funzioni. È infine con il d. lgs. n. 150 del 2015 (facente parte del pacchetto di decreti delegati del c.d. Jobs Act)[1], che viene imposto un ripensamento e una riorganizzazione del sistema dei servizi pubblici per l'impiego, nel quale i Cpi regionali costituiscono la falange operativa. A partire dal 2019 viene avviato un Piano nazionale di potenziamento dei Cpi (e delle politiche attive del lavoro)[2], sul versante del personale, delle dotazioni infrastrutturali e della qualità dei servizi, per tentare di avvicinare i Cpi italiani agli standard delle omologhe strutture di altri Paesi europei. CompitiA differenza degli Uffici di collocamento - storicamente aventi quasi esclusivamente compiti di carattere burocratico-amministrativo - i Cpi sono chiamati ad erogare un ampio ventaglio di servizi al lavoro, che si rivolgono tanto alle persone fisiche (in primis disoccupati e disoccupate, ma anche persone in CIG, a rischio di disoccupazione e già occupate) quanto alle persone giuridiche (imprese e liberi professionisti). Più dettagliatamente, i compiti conferiti ai Cpi costituiscono livelli essenziali delle prestazioni e sono elencati dall'articolo 18 del d.lgs. 150/2015:
A questi compiti se ne sommano altri, previsti da altre disposizioni di legge, in materia di:
È importante sottolineare come l'effettiva erogazione di molti di questi compiti possa, e venga, affidata a operatori privati (accreditati o autorizzati), in regime di sussidiarietà orizzontale, tramite un sistema di bandi regionali e contribuzioni pubbliche. Le competenze delle RegioniLa Regione in attuazione del D. Lgs. n. 469/1997, art. 4, mediante una legge regionale istituisce i propri servizi regionali per l'impiego, definiti dal Decreto semplicemente Centri per l'Impiego; nelle varie Regioni essi sono stati variamente denominati: Centri Regionali per il Lavoro, Centri Regionali per l'Impiego, Centri Servizi per il Lavoro, ecc. Di norma, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 469/1997, i Centri per l'Impiego sono attribuiti dalle Regioni alle Province, al fine di rendere il servizio su un bacino di circa 100.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. f, D. Lgs. n. 469/1997). Per le Regioni a Statuto speciale (vale a dire Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta), nonché per le Province Autonome di Bolzano e Trento, sono fatte salve le speciali previsioni statutarie. In aggiunta al servizio pubblico vi sono gli operatori privati, che si occupano della generale intermediazione di lavoro, oltre ad offrire dei servizi specialistici alle aziende dietro compenso. Infatti, con il D. Lgs. n. 276/2003, attuativo della c.d. riforma Biagi, si introduce la figura delle agenzie per il lavoro. L'introduzione di tali soggetti privati è dovuta a sollecitazioni dell'Unione europea che aveva più volte sanzionato l'Italia dinnanzi alla Corte di giustizia europea per il monopolio pubblico nel collocamento dei lavoratori. In tal modo la legge crea un modello in regime di concorrenza tra i servizi pubblici e gli operatori privati autorizzati. Diversa dai Centri per l'impiego è invece la funzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro che rimane competente per le funzioni statali non conferite alle Regioni. Infatti rimangono allo Stato:
Il sistema informativo lavoro (SIL)Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, Il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 istituì il sistema informativo lavoro (SIL).[3] Il SIL per espressa definizione legislativa è costituito da "l'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware e software e di rete ai fini dei compiti suindicati". Il SIL si avvale del sistema pubblico di connettività e del suo precursore la rete unitaria della pubblica amministrazione, al fine di realizzare i compiti ed i servizi istituzionali attraverso forme moderne. Realizzazioni di tale proposito sono:
Note
Bibliografia
Voci correlate
Collegamenti esterni
|