Società per azioni unipersonaleLa società per azioni di tipo unipersonale è una società per azioni con un unico socio. NovitàLa spa unipersonale è una novità introdotta con la riforma del diritto societario attuata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6.[1] Prima di tale data non era consentito iscrivere una società per azioni con un unico socio (la mancanza di pluralità dei soci era una delle cause di nullità societaria). Inoltre la Spa poteva essere costituita solo per contratto e non anche con un atto unilaterale. Tuttavia, era già possibile costituire società a responsabilità limitata unipersonali e la dodicesima direttiva[non chiaro] aveva già introdotto tale possibilità anche per il diritto comunitario. Qualora durante la vita della società si fosse verificata la sussistenza di un unico socio, la conseguenza sarebbe stata non la nullità ma il superamento della separazione patrimoniale ai danni dell'unico socio il quale avrebbe risposto, seppur in via sussidiaria, illimitatamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dalla Spa. Inoltre il permanere di tale situazione per sei mesi era una causa di scioglimento della società stessa (ex art. 2362 c.c. pre-riforma). Il legislatore della riforma ha ritenuto di dare la possibilità di costituire una Spa con un unico socio, ma nel fare ciò ha predisposto le opportune garanzie a vantaggio dei terzi. Infatti, a ben vedere, l'esercizio di un'attività per mezzo del modello Spa unipersonale produce una deroga alla normale regola dell'art 2740 c.c. "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri", che può portare ad un'ingiusta limitazione di responsabilità del soggetto socio nei confronti dei terzi (una sorta di "velo giuridico" che copra le attività dell'unico socio e lo metta al riparo da eventuali rischi). Stessa tutela potrebbe essere ottenuta tramite uno o più soci prestanome che non effettuano alcun conferimento nel capitale sociale e si limitano a effettuare una girata alla società delle somme ricevute dal fondatore. Tale deroga deriva dalla natura di persona giuridica delle società, distinta dalla persona fisica dei soci, ai fini delle obbligazioni contratte e di tutti gli effetti giuridici. La distinzione tutela l'imprenditore, permettendo di porre un limite al rischio d'impresa che si vuole perseguire, pari al solo capitale conferito. Un noto esempio di Spa costituita unipersonalmente è "PosteItaliane S.p.A". GaranzieQueste le principali garanzie predisposte dal legislatore:
Rapporti contrattuali della società con il socio"I contratti della società con l'unico socio o le operazioni in suo favore sono opponibili ai creditori della società se risultano da delibere del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento" (art. 2362, 4° comma c.c.). Se il creditore della società vuole rivalersi su un bene della medesima, potrà sempre farlo a meno che il bene in questione sia stato oggetto di transazione tra la società ed il socio, ed esista un atto scritto con data certa antecedente la richiesta di esproprio da parte del creditore. In questo caso infatti il bene appartiene alla sfera patrimoniale del socio e il creditore non potrà in alcun modo appropriarsene. ProblematicheIl modello di Spa unipersonale solleva alcune problematiche di disciplina attinenti alla vita della società, in particolare su questi punti:
Note
Voci correlateInformation related to Società per azioni unipersonale |