Truffa (ordinamento italiano)
La truffa, nel diritto italiano, è l'ottenimento di un vantaggio a scapito di un altro soggetto indotto in errore attraverso artifici e raggiri. DescrizioneNell'ordinamento giuridico italiano la truffa è un reato previsto dall'art. 640 del codice penale ed è un esempio di reato a forma vincolata. È definita come attività ingannatoria capace di indurre la parte offesa in errore attraverso artifici e raggiri per indurla a effettuare atti di disposizione patrimoniale che la danneggiano e favoriscono il truffatore o altri soggetti, procurando per questi ultimi un profitto corrispondente al danno inferto alla vittima. "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante" È un reato a dolo generico e di evento, cioè si consuma nel momento della verifica dell'evento dannoso per la vittima e proficuo per il reo. È normalmente perseguibile a querela di parte. È perseguibile d'ufficio in presenza delle seguenti aggravanti:
Sono previste inoltre speciali fattispecie di reato autonome, ovvero la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis C.P.), la frode informatica (art. 640-ter C.P.) e la frode assicurativa (art. 642 C.P.). Secondo il codice del consumo è inoltre possibile intentare un'azione collettiva (class action) in caso di truffa che coinvolga una pluralità di individui che abbiano un diritto leso comune[1]. In dottrina e giurisprudenza si è posto il problema della configurazione del concorso formale fra il delitto di truffa e quello di millantato credito[2]; con la riforma dell'art. 346 bis c.p., effettuata nel 2019, tale concorso formale sembrerebbe ancora ammissibile. I possibili danni alle personeLa truffa ai danni dei singoli, come quelle che colpiscono le società, consistono in primo luogo nell'individuare le vulnerabilità della vittima (stato di salute fisico, psicologico, economico, gusti e preferenze personali) operando in tre fasi:
Le truffe più diffuse sono più spesso a danno di persone sole, spesso anziani ma anche coloro che soffrono di una situazione di disagio, malattia o che non sono in grado di intendere e di volere (circonvenzione di incapace), perciò meno attente ai pericoli esterni. Strumenti e tecniche utilizzateIl truffatore può carpire la buona fede di una persona per diversi scopi:
Il truffatore può sollecitare con l'inganno via telefono, e-mail o finte televendite inducendo a:
In tutti i casi però la sola telefonata o l'invio di e-mail (spam) senza previo consenso della persona costituisce da solo (anche in assenza di dolo) estremo di reato (violazione della privacy). Frequenti sono anche le richieste di compensi elevati a immigrati dietro promessa di rilascio del permesso di soggiorno o della cittadinanza italiana. Molte sono oggi le donne straniere che lasciano il loro paese dietro promessa di un lavoro, ma che sono poi costrette con la forza a prostituirsi o esercitare delle attività illecite. Alcune sette e presunti "maghi" con falso proselitismo o dietro promessa di guarigioni miracolose mettono in pericolo la vita stessa della persona, spesso inducendolo all'alienazione dai propri beni, dalla propria famiglia e/o alla rinuncia delle cure mediche indispensabili alla guarigione. Pur essendo stato abolito il reato di plagio, il reato di circonvenzione di incapace può essere invocato a difesa della vittima se la perizia psichiatrica ne accerti la incapacità temporanea o permanente per avvenute pressioni psicologiche sulla persona. Note
Bibliografia
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