Affitto a riscattoL'acquisto a riscatto (o con formula o opzione di riscatto) è una tipologia di contratto che riserva a chi ha il godimento del bene la possibilità di utilizzare le quote di locazione quale anticipo corrisposto al proprietario, e di ottenere la proprietà del bene dopo un certo periodo alle condizioni predeterminate. Beni immobiliL'acquisto a riscatto può riguardare beni immobili. Case popolariPer le case popolari, spesso, l'affittuario ha facoltà di richiedere il riscatto del bene immobile, e in quel caso gli affitti versati negli anni precedenti non sono a fondo perduto, ma sono considerati un anticipo sul prezzo di vendita dell'immobile: in questo caso, la condizione, ancora più favorevole al locatario è di avere una facoltà esercitabile in qualsiasi momento a sua scelta, senza l'impegno a comprare l'immobile a una certa data e prezzo. Edilizia agevolataPer la vendita di immobili costruiti con l'edilizia agevolata, l'acquisto a riscatto impegna le parti a firmare un contratto di vendita con riserva di proprietà a un prezzo prestabilito ed entro una certa data (es. dopo 10 anni) e le modalità di pagamento per l'acquirente. L'acquirente non solo si impegna a pagare il saldo all'atto del preliminare di vendita, ma a rispettare una certa modalità di pagamento: il pagamento di un acconto, l'affitto per un periodo di 8-10 anni, il pagamento del saldo con una quota di capitale di proprio e una percentuale minima di mutuo. Rent to buyIl decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito dalla legge n. 164/2014), il cosiddetto “Sblocca Italia”, introduce una disciplina generale per l'acquisto delle case con formula "a riscatto" (art. 23). A ciò si aggiunge l'introduzione del contratto di locazione finanziaria di immobili da adibire a prima casa (articoli 76-84 legge stabilità 2016). L'affitto con riscatto è composto da due contratti separati e aventi vita autonoma: un contratto di affitto, e un preliminare di futura vendita da effettuarsi in un determinato tempo (che in genere è di 3-5 anni, ma che è tutelato dalla legge fino a 10). In linea teorica, se la maggiorazione è versata a titolo di "acconto-prezzo", in quanto acconto per definizione, deve essere restituita anche se il conduttore rifiuta l'acquisto a scadenza: se questa quota a titolo di "acconto-prezzo" è al limite pari al 100% del canone versato, il proprietario rischierebbe che il conduttore benefici di un periodo gratuito di locazione, rinunciando a scadenza all'acquisto col diritto alla piena restituzione di quanto versato. Nulla vieta alle parti di accordarsi per una quota a titolo di canone di locazione che, se e solo se a scadenza (o prima) il conduttore opta per l'acquisto, possa anch'essa essere "convertita" e versata a titolo di "acconto-prezzo", mentre non deve essere restituita nel caso opposto di mancato acquisto. Per velocizzare l'affare, il proprietario può al limite decidere che, se il rogito si conclude in un tempo breve di 18 mesi-due anni, la quota che va a ridurre il prezzo sia la totalità del versato mensilmente, o comunque una quota tanto maggiore tanto minore è il tempo trascorso dall'inizio del preliminare di vendita. L'affittuario che rinuncia all'acquisto perde l'intero versato, sia la quota a titolo di "acconto-prezzo" sia -naturalmente- il canone di locazione vero e proprio. Se la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare non avviene entro tre anni, gli effetti del preliminare di vendita si considerano come mai prodotti (art. 2645-bis, terzo comma c.c.), e il giudice può rilevare di ufficio l'estinzione dell'efficacia e ordinare la cancellazione della trascrizione (art. 2668 c.c.). Il giudice cancella la trascrizione dell'atto, ma non l'atto stesso che resta valido tra le parti firmatarie: l'atto produce effetti tra le parti -non diversamente o con maggiore forza di una mera e semplice scrittura privata inserita nel contratto di locazione, e senza l'onere notarile-, ma non è più opponibile a terzi e viene quindi a cadere la tutela contro fallimenti, pignoramenti e creditori del venditore in genere. Il valore (e onere) aggiunto del preliminare da un notaio e della trascrizione è l'opponibilità a terzi dell'atto pubblicato, che viene meno dopo tre anni rendendo quindi del tutto inutile il preliminare e la trascrizione. Il contratto di affitto a riscatto con preliminare (quello che obbliga le parti alla compravendita) è legato al pagamento di una somma pari in genere all'8-10% del prezzo finale, a titolo di caparra o acconto. Il preliminare può essere unilaterale (obbliga il proprietario a vendere su richiesta del conduttore), oppure bilaterale. L'acconto per definizione deve essere in ogni caso restituito, anche in caso di inadempimento di una delle parti. La caparra, invece, spetta al proprietario se il conduttore rinuncia all'acquisto; viceversa, spetta al conduttore (e fino alla misura del doppio), se il proprietario rinuncia a vendere.
«Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito.» In caso di mancata indicazione di questa quota da restituire al conduttore, non è prevista tuttavia né la nullità del contratto né che la quota da restituire se non indicata si debba presumere uguale <<alla parte di canone indicata nel contratto imputabile al corrispettivo del trasferimento>>. Beni mobiliNel caso di leasing operativo, l'acquisto a riscatto può riguardare beni come un software informatico, un veicolo, una macchina utensile. L'acquirente può riscattare il bene dopo un certo numero di anni ovvero cederlo al legittimo proprietario. Nel primo caso, dovrà pagare il saldo fra il prezzo di vendita pattuito all'inizio del leasing e i canoni corrisposti annualmente, riscattati a titolo di anticipo in conto capitale. Note
Voci correlateCollegamenti esterni
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