Carta italiana del restauro (1932)La Carta italiana del restauro fu redatta nel 1932 dal Consiglio superiore per le antichità e belle arti, riprendendo la struttura e i contenuti della carta di Atene redatta l'anno precedente. StrutturaQuesto documento fu redatto allo scopo di conservare e preservare la grande quantità di opere d'arte architettoniche e non, presenti sul territorio nazionale, che rappresentano, e rappresentavano anche 80 anni fa, un patrimonio ineguagliabile nel mondo. «Il Consiglio Superiore per le Antichità e Belle Arti portando il suo studio sulle norme che debbono reggere il restauro dei monumenti [...perché...] edotto dalla necessità di mantenere e di perfezionare il primato incontestabile che in tale attività, fatta di scienza, di arte e di tecnica, il nostro paese detiene» Questo è il primo passo della carta[1] che sotto l'influenza di Gustavo Giovannoni, cerca di dare forza a questo primo documento attingendo a concetti densi di valori storici ed estetici che gli organi della "cultura ufficiale" del regime fascista sfruttano e sanciscono nel documento. Riassumendo, la "carta" si prefigge la conservazione attenta e minuziosa degli edifici storici, e detta alcune norme e principi da adottare in essa:
Finalità del restauroSono quindi quelle di conservare i monumenti come documenti d'arte e storia tradotti in pietra. Per questo si rifiutano proposte di ripristino, limitandosi a ristabilire solo l'unità di linea (cioè le sagome, i volumi, non i dettagli e i particolari stilistici) di un edificio. L'accento è posto anche sull'importanza della manutenzione, che può permettere di rimandare il restauro vero e proprio rinviandolo al più tardi possibile. Giovannoni non ha fiducia nelle possibilità dell'architettura moderna, è convinto che nel restauro sia preclusa ogni possibilità d'incontro tra antico e nuovo; quando pensa all'aggiunta, quindi, prende in considerazione un intervento neutro, distinto dall'originale per materiale e lavorazione. Nonostante lo sforzo di Giovannoni il documento rimase allo stato di semplice circolare amministrativa, incapace di agire sulle azioni dello stesso ministero con il potere/dovere sulla tutela del patrimonio. NoteBibliografia
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